Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 646/1905Art. 70
Regio decreto 646/1905

Art. 70 — Art. 35 della legge 17 luglio 1890

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/70parte di Regio decreto 646/1905
Art. 70. (Art. 35 della legge 17 luglio 1890). Le somme dovute agli assicuratori per indennita' di perdita o deterioramento, come pure quelle dovute per causa di espropriazione forzata per utilita' pubblica o di servitu' imposta dalla legge saranno versate all'Istituto di credito fondiario creditore ed imputate a totale od a parziale estinzione del debito siccome pagamento anticipato.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 646/1905 · fonte Normattiva ↗

← Art. 69 Art. 71 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.