Regio decreto 646/1905
Art. 70 — Art. 35 della legge 17 luglio 1890
Art. 70. (Art. 35 della legge 17 luglio 1890). Le somme dovute agli assicuratori per indennita' di perdita o deterioramento, come pure quelle dovute per causa di espropriazione forzata per utilita' pubblica o di servitu' imposta dalla legge saranno versate all'Istituto di credito fondiario creditore ed imputate a totale od a parziale estinzione del debito siccome pagamento anticipato.
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