Regio decreto 646/1905
Art. 72 — Art. 22 della legge 4 giugno 1896
Art. 72. (Art. 22 della legge 4 giugno 1896). L'imposta di ricchezza mobile sara' versata dagli Istituti direttamente nella tesoreria dello Stato senza obbligo di iscrizione nei ruoli.
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