Regio decreto 646/1905
Art. 64 — Art. 27 della legge 4 giugno 1896
Art. 64. (Art. 27 della legge 4 giugno 1896). Quando l'Istituto divenga deliberatario degli stabili ipotecati, potra' differire il rimborso della totalita' del mutuo relativo, alla condizione che esso provveda al rimborso di altrettante cartelle quante corrispondono alla differenza fra la somma mutuata ed i due quinti del prezzo di aggiudicazione, e con l'obbligo di completare gradualmente il detto rimborso con ammortamenti semestrali per la durata residuale del mutuo originario. Nel caso di rivendita, il prezzo dovra' essere impiegato nella estinzione del debito ed ammortamento di un corrispondente numero di cartelle; e quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'Istituto avra' l'obbligo di supplire alla differenza. La facolta' attribuita al deliberatario dall'art. 61 potra' essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato all'Istituto.
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