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Regio decreto 646/1905

Art. 65 — Art. 28 della legge 4 giugno 1896

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/65parte di Regio decreto 646/1905
Art. 65. (Art. 28 della legge 4 giugno 1896). Gl'Istituti aventi emissione illimitata di cartelle fondiarie debbono prelevare il 10 per cento degli utili annuali per la formazione o per l'aumento del fondo di riserva. Tale prelevazione, nella misura indicata, ha luogo sino a quando il fondo di riserva, congiuntamente al fondo di garanzia, non abbia raggiunto il decimo dell'ammontare delle cartelle in circolazione. Le successive prelevazioni sono fatte nella misura sufficiente a mantenere il detto rapporto e per la formazione del fondo speciale di previdenza. Il fondo di riserva ed il fondo speciale di previdenza debbono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto, ed il fondo di previdenza anche in conto corrente fruttifero presso un Istituto di emissione.

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