Regio decreto 646/1905
Art. 63 — Art. 4 della legge 4 giugno 1896
Art. 63. (Art. 4 della legge 4 giugno 1896). Gl'Istituti hanno facolta' di non computare, agli effetti del sorteggio semestrale, l'ammontare delle somme ricuperate in conto capitale nei procedimenti di espropriazione, quando i beni espropriati siano stati ad essi aggiudicati. In tal caso gl'Istituti debbono ritirare dalla circolazione od annullare tante cartelle quante al valore nominale corrispondono al residuo capitale del mutuo.
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