Regio decreto 646/1905
Art. 62 — Art. 26 della legge 4 giugno 1896
Art. 62. (Art. 26 della legge 4 giugno 1896). Nel caso di piu' lotti e piu' aggiudicatari, se alcuno di questi intende approfittare del mutuo, l'Istituto ha facolta' di consentirlo alle condizioni stabilite nell'articolo precedente, purche' l'aggiudicatario paghi nei trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva le semestralita' scadute, gli accessori e le spese in proporzione con la parte del mutuo che continua. I diritti erariali saranno ripartiti in proporzione fra la parte del mutuo che viene estinta e quella che continua. Per la parte che viene estinta sara' riscosso il quarto dei diritti erariali.
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