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Regio decreto 646/1905

Art. 61 — Art. 36 della legge 17 luglio 1890

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/61parte di Regio decreto 646/1905
Art. 61. (Art. 36 della legge 17 luglio 1890). Nel caso di vendita per espropriazione forzata degli stabili ipotecati a garanzia di un mutuo fondiario, il deliberatario potra' profittare del mutuo concesso al debitore espropriato, purche' nei 15 giorni da quello in cui sara' definitiva la aggiudicazione, paghi le semestralita' scadute, gli accessori e le spese, e purche' il prezzo a cui gli fu deliberato il fondo sia superiore di due quinti al residuo credito dell'Istituto mutuante o paghi la somma necessaria per ridurre il debito garantito sul fondo ai tre quinti del relativo prezzo. Il deliberatario assume gli obblighi del primitivo concessionario. Ove l'acquisitore non eserciti questa facolta' dovra' uniformarsi al disposto dell'art. 55, e saranno a lui applicabili le sanzioni di cui in detto articolo.

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