Regio decreto 646/1905
Art. 60 — Art. 20 della legge 4 giugno 1896
Art. 60. (Art. 20 della legge 4 giugno 1896). Dopo il terzo esperimento d'asta gl'Istituti possono chiedere al tribunale civile, in Camera di consiglio, citati il debitore e i creditori iscritti, l'autorizzazione a vendere a trattative private i beni sottoposti a espropriazione e ad essi ipotecati per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara. Il relativo provvedimento non puo' essere impugnato se non per nullita' di forma, e la impugnazione non sospende la vendita. Il prezzo ricavato dalla vendita e' versato all'Istituto, il quale prelevera' l'importo del suo credito in conformita' all'art. 55, tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione. Anche alla vendita a trattative private e' applicabile l'art. 64. Gli aggiudicatari sono autorizzati a versare il prezzo spettante all'Istituto fondiario in cartelle fondiarie dell'Istituto mutuante al valore nominale, eccetto i casi nei quali il prestito sia stato eseguito in contanti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 646/1905 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.