Regio decreto 646/1905
Art. 39 — Art. 2 della legge 4 giugno 1896
Art. 39. (Art. 2 della legge 4 giugno 1896). Nei contratti di credito fondiario intendesi stipulata la condizione risolutiva in caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto; e l'istituto puo' chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta.
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