Regio decreto 646/1905
Art. 40 — Art. 21 della legge 22 febbraio 1885
Art. 40. (Art. 21 della legge 22 febbraio 1885). Per riscuotere le annualita' l'Istituto ha facolta' di procedere contro i debitori morosi coll'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, quanto all'esecuzione mobiliare.
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