Regio decreto 646/1905
Art. 38 — Art. 8, 1° e 2° alinea, della legge 22 febbraio 1885
Art. 38. (Art. 8, 1° e 2° alinea, della legge 22 febbraio 1885). Il pagamento di interessi, annualita', compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitali dovuti all'Istituto non puo' essere ritardato da alcuna opposizione. Le somme dovute per tali titoli producono di pieno diritto interesse dal giorno della scadenza.
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