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Regio decreto 646/1905

Art. 38 — Art. 8, 1° e 2° alinea, della legge 22 febbraio 1885

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/38parte di Regio decreto 646/1905
Art. 38. (Art. 8, 1° e 2° alinea, della legge 22 febbraio 1885). Il pagamento di interessi, annualita', compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitali dovuti all'Istituto non puo' essere ritardato da alcuna opposizione. Le somme dovute per tali titoli producono di pieno diritto interesse dal giorno della scadenza.

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