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Regio decreto 646/1905

Art. 31 — Art. 4 della legge 27 febbraio 1885, terz'ultimo capoverso - Art. 37 della legge 17 luglio 1890

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/31parte di Regio decreto 646/1905
Art. 31. (Art. 4 della legge 27 febbraio 1885, terz'ultimo capoverso - Art. 37 della legge 17 luglio 1890). Le cartelle fondiarie potranno essere emesse con l'interesse del 5 per cento, del 4 1/2 per cento e del 4 per cento. Oltre le cartelle con gl'interessi accennati, gl'Istituti potranno emettere cartelle con l'interesse del 3 1/2 per cento. Ogni Istituto di credito fondiario mutuante puo' stipulare con il mutuatario che resti a carico di lui la tassa di ricchezza mobile che colpisce l'interesse delle cartelle corrispondenti al suo mutuo. Ma tale aggiunta di onere non potra' colpire che i mutui il cui interesse sia fissato al 3 1/2, al 4 o al 4 1/2 per cento.

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