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Regio decreto 646/1905

Art. 32 — Art. 9 della legge 22 febbraio 1885

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/32parte di Regio decreto 646/1905
Art. 32. (Art. 9 della legge 22 febbraio 1885). La massa delle cartelle fondiarie emesse e' garantita dalla massa delle ipoteche prese, e i erediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle cartelle, senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione, se non contro l'Istituto. Le cartelle fondiarie sono staccate da un registro a matrice e portano la indicazione del rogito, in ordine al quale furono emesse. Possono essere al portatore e nominative, e questo anche con cedole al portatore. Le cartelle nominative sono trasmissibili per semplice girata senza altra garanzia che quella della esistenza del credito verso l'Istituto al tempo della cessione. Pei casi di perdita delle cartelle nominative si seguono le norme del regolamento. Nel caso di smarrimento o distruzione di cedole nominative di cartelle intestate, l'istituto emittente le paghera' al titolare che ne abbia fatto reclamo, quando sia trascorso il quinquennio della loro scadenza prescrizionale senza essere state presentato per la esazione. Si provvede al rimborso delle cartelle fondiarie in circolazione mediante estrazione semestrale a sorte di tante cartelle quante corrispondono alle rate della rispettiva ammortizzazione, dovute da mutuatari nel semestre antecedente, nonche' all'importo di quanto altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale. Se la Societa' o l'Istituto ha in circolazione cartelle fondiarie di piu' saggi di interesse, per ogni saggio si estrarranno tante cartelle quanto rappresentano una somma uguale a quella di cui sono diminuiti i crediti ipotecari fruttanti interessi nella stessa misura. Rispetto ai possessori delle cartelle, le rate di ammortizzazione non esatte si hanno dall'Istituto come esatte, esclusa qualunque eccezione, anche quella di mancanza del fondo ipotecato. L'estrazione si fa pubblicamente. Le cartelle restituite in natura vengono dall'Istituto annullate, giusta le modalita' del regolamento. Le cartelle estratte non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso. Di ciascuna estrazione viene data notizia nella Gazzetta ufficiale del Regno.

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