Regio decreto 646/1905
Art. 30 — Art. 40 della legge 17 luglio 1890
Art. 30. (Art. 40 della legge 17 luglio 1890). Fermo il diritto concesso al mutuatario con l'ultimo alinea dell'articolo precedente, il mutuatario avra' diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o piu' stabili colpiti dall'ipoteca dell'Istituto di credito fondiario a misura dei fatti pagamenti. La liberazione sara' accordata quando o dai documenti dimessi dal richiedente o da perizia risulti che i rimanenti beni vincolati rappresentano la garanzia cui ha diritto l'Istituto per le rimanenti somme dovute e loro accessori a norma di legge. Ogni spesa di perizia e degli atti da compiersi a tal uopo dovra' essere pagata dal richiedente la liberazione.
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