Regio decreto 646/1905
Art. 15 — Art. 4 della legge 8 agosto 1895
Art. 15. (Art. 4 della legge 8 agosto 1895). Gli Istituti o le Societa' esercenti il credito fondiario con capitale minore di 10 milioni di lire, non potranno alla stessa persona o ditta concedere mutui in misura maggiore del ventesimo del capitale versato.
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