Regio decreto 646/1905
Art. 14 — Art. 6 della legge 22 febbraio 1885
Art. 14. (Art. 6 della legge 22 febbraio 1885). Ai termini dell'art. 12 i mutui possono essere di due sorta: a) prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualita', che comprendono l'interesse, il compenso pei diritti di commissione e spese di amministrazione, la quota di abbonamento per le tasse e la quota d'ammortizzazione: quest'ultima calcolata in maniera da rimborsare il prestito in un periodo di tempo non minore di 10 anni, ne' maggiore di 50; b) anticipazioni procedenti dall'apertura di crediti a conto corrente ipotecario, nei limiti e secondo le norme da determinarsi nel regolamento. L'anticipazione pero' non potra' eccedere la meta' del valore del fondo dato in ipoteca. I prestiti si fanno in cartelle fondiarie, le anticipazioni a conto corrente si fanno in denaro da ciascuno degli Istituti. L'interesse sui prestiti e' uguale a quello delle cartelle fondiarie emesse per effettuarli. L'interesse sulle anticipazioni a conto corrente e' variabile e determinato dall'Istituto. Si pagano in numerario gli interessi, le annualita' ed i compensi dovuti all'Istituto, nonche' gli interessi e le somme di estinzione dovute da quest'ultimo ai portatori delle cartelle.
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