Regio decreto 646/1905
Art. 13 — Art. 5 della legge 22 febbraio 1885
Art. 13. (Art. 5 della legge 22 febbraio 1885). Sono considerati come fatti su prima ipoteca i mutui, mediante i quali debbono essere rimborsati i crediti gia' iscritti, quando per effetto di tale rimborso l'ipoteca dell'Istituto diventa prima. L'Istituto puo' fare il prestito anche prima che si verifichi interamente la surrogazione nel privilegio o nell'ipoteca del credito rimborsato, ritenendo una somma sufficiente a garantire il difetto di pegno.
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