Regio decreto 646/1905
Art. 12 — Art. 4, lettere a
Art. 12. (Art. 4, lettere a), b), c), d), e) e due ultimi capoversi della legge 22 febbraio 1885). Il credito fondiario ha per oggetto: a) di prestare per prima ipoteca sopra immobili e fino alla meta' del loro valore, somme rimborsabili con ammortizzazione; b) di acquistare per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari o privilegiati alle condizioni sopra accennate, rendendoli riscattabili con ammortizzazione; c) di effettuare le dette operazioni di mutuo mediante emissione di cartelle, il cui valore nominale equivalga al capitale dovuto dai mutuatari; d) di fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente; garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti; e) di incaricarsi gratuitamente dell'esazione di cedole della rendita pubblica italiana, di buoni del tesoro, di vaglia sopra la Banca, di assegni sulle casse dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, di interessi e dividendi di Societa', aventi guarentigia o sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite nell'acquisto di cartelle fondiarie, o nel pagamento di annualita', di scadenza posteriore all'effettiva riscossione. Quando il mutuo richiesto sia esclusivamente destinato a liberare la proprieta' rustica dal prezzo residuale di acquisto o dall'onere enfiteutico, l'Istituto potra' prestare fino a tre quinti di valore. Non sara' di ostacolo alle operazioni di credito fondiario la precedenza di iscrizioni ipotecarie eventuali, quando il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da acquistare per via di surrogazione o di cessione, o da anticipare in conto corrente, non ecceda la meta' o i tre quinti del valore degli immobili a seconda dei casi contemplati dalla presente legge.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 646/1905 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.