Regio decreto 646/1905
Art. 16 — Art. 13 della legge 22 febbraio 1885
Art. 16. (Art. 13 della legge 22 febbraio 1885). Se l'Istituto reputi conveniente di conchiudere il prestito, formera' col mutuatario contratto condizionato per avere effetto, dopo che, presa iscrizione del suo credito, dal certificato del conservatore delle ipoteche non risulti la preesistenza di altra iscrizione o trascrizione. In tal caso l'Istituto fara' procedere alla stipulazione del contratto definitivo, e consegnera' al mutuatario tante cartelle quante corrispondono all'entita' del prestito, previa quietanza. Sulla presentazione della copia dell'atto definitivo, il conservatore delle ipoteche, in margine delle iscrizioni gia' prese, annotera' il pagamento seguito coll'emissione delle cartelle, e sulla nota della primitiva iscrizione dichiarera' di aver fatto la predetta iscrizione marginale. Riguardo alle tasse pubbliche ad agli onorari del notaio e del conservatore, la stipulazione del rogito e della quietanza, l'iscrizione e le annotazioni successive citate nel precedente alinea, si considerano come una sola stipulazione, una sola operazione sui registri ipotecari ed un solo certificato.
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