Regio decreto 4758/1887
Art. 88 — L'artiglieria della milizia mobile e' costituita di: a) tredici brigate d'artiglieria da campagna a quattro b…
Art. 88. L'artiglieria della milizia mobile e' costituita di: a) tredici brigate d'artiglieria da campagna a quattro batterie; b) quattordici compagnie treno; c) trentasei compagnie d'artiglieria da fortezza; d) tre brigate d'artiglieria da montagna a tre batterie.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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