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Regio decreto 4758/1887

Art. 88 — L'artiglieria della milizia mobile e' costituita di: a) tredici brigate d'artiglieria da campagna a quattro b…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/88parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 88. L'artiglieria della milizia mobile e' costituita di: a) tredici brigate d'artiglieria da campagna a quattro batterie; b) quattordici compagnie treno; c) trentasei compagnie d'artiglieria da fortezza; d) tre brigate d'artiglieria da montagna a tre batterie.

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