Regio decreto 4758/1887
Art. 89 — Le varie unita' d'artiglieria di milizia mobile, fatta eccezione per quelle indicate nell'ultimo Capoverso de…
Art. 89. Le varie unita' d'artiglieria di milizia mobile, fatta eccezione per quelle indicate nell'ultimo Capoverso del presente articolo, hanno rispettivamente per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna di corpo d'armata costituisce uno stato maggiore di brigata, due batterie ed una compagnia treno di milizia mobile. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna divisionale costituisce due batterie ed una sezione treno, la quale in caso di mobilitazione puo' essere unita alla compagnia treno di milizia mobile, formata dal reggimento d'artiglieria di corpo d'armata. Il reggimento d'artiglieria a cavallo costituisce una compagnia treno di milizia mobile. Tre reggimenti d'artiglieria da fortezza costituiscono ciascuno sei compagnie d'artiglieria da fortezza di milizia mobile; due reggimenti ne costituiscono otto. Una brigata d'artiglieria da campagna, una compagnia treno e due compagnie da fortezza di milizia mobile sono rispettivamente costituite presso uno dei distretti di Sicilia.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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