Regio decreto 4758/1887
Art. 87 — La fanteria della milizia mobile e' costituita di: a) quarantotto reggimenti di fanteria di linea, ciascuno d…
Art. 87. La fanteria della milizia mobile e' costituita di: a) quarantotto reggimenti di fanteria di linea, ciascuno di tre battaglioni a quattro compagnie; b) diciotto battaglioni di bersaglieri a quattro compagnie; c) ventidue compagnie alpini. La fanteria di linea ed i bersaglieri hanno per centro di formazione e di amministrazione i distretti militari. Le compagnie alpini hanno per centro di amministrazione i reggimenti alpini, e per centro di formazione i battaglioni alpini dell'esercito permanente.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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