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Regio decreto 4758/1887

Art. 86 — In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia mobile puo' essere formata in brigate,…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/86parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 86. In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia mobile puo' essere formata in brigate, divisioni e unita' di forza maggiore, sia da se', sia in unione a truppe dell'esercito permanente. I quadri degli ufficiali dell'arma di cavalleria, del corpo di Commissariato militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare di milizia mobile, vengono specialmente impiegati nella costituzione dei vari servizi occorrenti alle grandi unita' di milizia mobile.

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