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Regio decreto 4758/1887

Art. 74 — Il personale farmaceutico militare, di cui la tabella n

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/74parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 74. Il personale farmaceutico militare, di cui la tabella n. XVI determina il numero, il grado e le classi, si compone di: un chimico-farmacista ispettore; un chimico-farmacista direttore; farmacisti capi; farmacisti.

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