Regio decreto 4758/1887
Art. 74 — Il personale farmaceutico militare, di cui la tabella n
Art. 74. Il personale farmaceutico militare, di cui la tabella n. XVI determina il numero, il grado e le classi, si compone di: un chimico-farmacista ispettore; un chimico-farmacista direttore; farmacisti capi; farmacisti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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