Regio decreto 4758/1887
Art. 73 — I professori e maestri civili nelle scuole militari, di cui la tabella n
Art. 73. I professori e maestri civili nelle scuole militari, di cui la tabella n. XV determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in: professori titolari; professori aggiunti; maestro direttore di scherma; maestri e maestri aggiunti di scherma e di ginnastica.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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