Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 4758/1887Art. 73
Regio decreto 4758/1887

Art. 73 — I professori e maestri civili nelle scuole militari, di cui la tabella n

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/73parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 73. I professori e maestri civili nelle scuole militari, di cui la tabella n. XV determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in: professori titolari; professori aggiunti; maestro direttore di scherma; maestri e maestri aggiunti di scherma e di ginnastica.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4758/1887 · fonte Normattiva ↗

← Art. 72 Art. 74 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.