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Regio decreto 4758/1887

Art. 75 — I ragionieri d'artiglieria, di cui la tabella n

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/75parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 75. I ragionieri d'artiglieria, di cui la tabella n. XVII determina il numero, il grado e le classi, sono impiegati presso i comandi, le direzioni territoriali e gli stabilimenti d'artiglieria, e si compongono di: ragionieri capi; ragionieri principali; ragionieri; aiutanti ragionieri.

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