Regio decreto 1103/1882
Art. 74 — Per i depositi nelle cancellerie i cancellieri rilasciano quitanza, da staccarsi dal registro a matrice di cu…
Art. 74. Per i depositi nelle cancellerie i cancellieri rilasciano quitanza, da staccarsi dal registro a matrice di cui nel n. 5 dello articolo 33. Anche quelli fatti nell'ufficio postale sono dai cancellieri inscritti nel detto registro quando le parti esibiscono loro la ricevuta di cui nel primo capoverso dell'articolo 81.
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