Regio decreto 1103/1882
Art. 75 — Tutte le somme ricevute dai cancellieri a' termini dello articolo precedente devono essere da essi consegnate…
Art. 75. Tutte le somme ricevute dai cancellieri a' termini dello articolo precedente devono essere da essi consegnate nel giorno stesso, od al piu' tardi nel successivo, all'ufficio postale, e quando si tratti di titoli del Debito pubblico alla Cassa dei Depositi e Prestiti, colle norme stabilite dal regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802 (Serie 2ª). Nel giorno stesso del deposito devono presentare pel visto del presidente o del pretore il relativo libretto o la polizza.
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