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Regio decreto 1103/1882

Art. 73 — Tutti i depositi in danaro che ai termini delle vigenti leggi civili e penali devono essere fatti nelle cance…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/73parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 73. Tutti i depositi in danaro che ai termini delle vigenti leggi civili e penali devono essere fatti nelle cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione, quelli per concorrere agli incanti e quelli per spese giudiziali, possono essere fatti dalle parti o nelle cancellerie stesse, oppure direttamente nell'ufficio postale che tiene il conto corrente colla cancelleria, secondo l'articolo 78, o nella Cassa dei Depositi e Prestiti. I depositi in titoli del Debito pubblico devono essere fatti esclusivamente nella Cassa dei Depositi e Prestiti, o nelle cancellerie. Sono pure depositate nell'ufficio postale le somme provenienti da esecuzioni forzate e quelle ricavate dalla vendita di corpi di reato; e l'autorita' giudiziaria puo' ordinare il deposito nello stesso ufficio anche delle somme sequestrate nei procedimenti penali, quando non reputi necessario conservarle nelle identiche specie.

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