Regio decreto 1103/1882
Art. 68 — In caso di esecuzione forzata l'uffiziale che vi procede versa immediatamente la somma ricavata nell'ufficio …
Art. 68. In caso di esecuzione forzata l'uffiziale che vi procede versa immediatamente la somma ricavata nell'ufficio di registro fino alla concorrenza del credito. Se l'ufficio di registro, presso il quale e' inscritto l'articolo di campione, trovasi in giurisdizione diversa da quella dell'uffiziale procedente, la somma e' trasmessa all'ufficio stesso, mediante vaglia postale, la cui spesa sara' detratta dalla somma medesima.
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