Regio decreto 1103/1882
Art. 67 — Il ricevitore, entro quindici giorni dall'effettuata riscossione, deve spedire agli aventi diritto le somme r…
Art. 67. Il ricevitore, entro quindici giorni dall'effettuata riscossione, deve spedire agli aventi diritto le somme rispettivamente loro dovute e come sono indicate nelle note comunicategli, facendosene dare quitanza.
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