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Regio decreto 1103/1882

Art. 66 — Quando un debitore si presenta al ricevitore per pagare, dopo trascorsi i dieci giorni dalla scadenza del ter…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/66parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 66. Quando un debitore si presenta al ricevitore per pagare, dopo trascorsi i dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'avviso di pagamento, il ricevitore medesimo, prima d fare la quitanza a saldo, deve interpellare il cancelliere che ha spedito l'avviso, per conoscere se nel frattempo sono state fatte altre spese (Mod. n. 25), nel qual caso il cancelliere gli trasmette immediatamente la nota suppletiva se trattasi di spese civili, o la nota intera se di spese penali. Intanto pero', e quando non si possa fare subito l'accertamento, il ricevitore accetta la somma che il debitore gli offre secondo l'avviso od il precetto, con espressa riserva della prosecuzione degli atti in caso di insufficienza.

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