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Regio decreto 1103/1882

Art. 69 — Qualora la somma ricavata ecceda l'importo del credito, l'eccedenza e' dal cancelliere ritirata e versata nel…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/69parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 69. Qualora la somma ricavata ecceda l'importo del credito, l'eccedenza e' dal cancelliere ritirata e versata nell'ufficio postale come deposito giudiziario, colle norme dell'articolo 73 e seguenti. Colle stesse norme e' fatto il versamento nell'ufficio postale delle somme ricavate, qualora sulle medesime pendessero contestazioni. Per la restituzione delle somme suindicate provvede il pretore od il presidente a norma dell'articolo 84, oppure l'autorita' giudiziaria competente, se v'ha contestazione.

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