Regio decreto 1103/1882
Art. 61 — Il cancelliere od il funzionario da lui incaricato, nel termine di giorni quindici dalla notificazione della …
Art. 61. Il cancelliere od il funzionario da lui incaricato, nel termine di giorni quindici dalla notificazione della sentenza, se in grado di appello, o dal passaggio in giudicato se in prima istanza, deve provocare l'ordine di pagamento dalla competente autorita'.
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