Regio decreto 1103/1882
Art. 60 — Nelle cause civili, pronunziata la sentenza, quando si debba far luogo al rimborso delle spese, il cancellier…
Art. 60. Nelle cause civili, pronunziata la sentenza, quando si debba far luogo al rimborso delle spese, il cancelliere od il funzionario da lui incaricato, nel termine di giorni quindici deve compilare, in carta libera, la nota delle spese occorse e delle tasse e diritti, estraendola dal registro di cui nell'articolo 423 della tariffa civile (Mod. nn. 20 e 21). Tale nota in doppio e', insieme agli atti della causa, trasmessa al ricevitore del registro che, riscontratane l'esattezza o fattevi le opportune rettificazioni, ne restituisce un esemplare col suo visto. Su questo esemplare puo' essere steso l'ordine di pagamento.
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