Regio decreto 1103/1882
Art. 59 — Il Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali e' tenuto a sorvegliare che nei casi di giudizi di cassa…
Art. 59. Il Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali e' tenuto a sorvegliare che nei casi di giudizi di cassazione appena pubblicata la sentenza, e nei casi di giudizi d'appello appena passata in giudicato, siano restituiti i processi alla cancelleria competente per la compilazione della nota delle spese (Mod. n. 19). Questa deve essere fatta nel termine di venti giorni dal ricevimento del processo, e la data del ricevimento deve essere segnata personalmente dal cancelliere o dal funzionario da lui incaricato nel registro generale delle cause penali. Nelle Preture la data d'arrivo alla cancelleria dei processi penali dal Tribunale e' controllata dal pretore, con menzione nel margine del registro generale.
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