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Regio decreto 1103/1882

Art. 58 — Il cancelliere procede per la riscossione dei crediti di cui nel precedente articolo mediante rogatoria al ca…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/58parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 58. Il cancelliere procede per la riscossione dei crediti di cui nel precedente articolo mediante rogatoria al cancelliere del luogo di residenza dei debitori, il quale deve far eseguire gli atti occorrenti e rimetterli al richiedente.

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