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Regio decreto 1103/1882

Art. 57 — Ancorche' una sentenza sia stata denunciata in Appello od in Cassazione, gli atti per la riscossione delle pe…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/57parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 57. Ancorche' una sentenza sia stata denunciata in Appello od in Cassazione, gli atti per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in materia penale sono in qualunque caso fatti dal cancelliere dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato in primo grado, ed a lui spetta di compilare la nota definitiva delle spese stesse e di inscriverla nel registro di cui nell'articolo 209 della tariffa penale. Nel caso di desistenza, gli atti per la riscossione sono devoluti al cancelliere dell'autorita' giudiziaria che pronuncio' sulla desistenza medesima. In materia civile la nota definitiva delle spese e' fatta dal cancelliere dell'autorita' che ha pronunciato in secondo grado od in sede di rinvio, ed a lui spetta agire per la riscossione di tutte le spese, comprese quelle di cassazione, le quali vengono liquidate nella Corte di merito se nella sentenza di cassazione non e' stato provveduto.

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