Regio decreto 1103/1882
Art. 62 — Il debitore deve pagare direttamente all'ufficio del registro designato nell'avviso di pagamento
Art. 62. Il debitore deve pagare direttamente all'ufficio del registro designato nell'avviso di pagamento. L'avviso indichera' in modo distinto ed in totalita' le somme dovute per pene pecuniarie, spese anticipate, bollo, registro e diritti ai vari ufficiali (Mod. nn. 22 e 23).
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