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Regio decreto 1103/1882

Art. 52 — Pei diritti di chiamata nelle cause civili e nelle vendite all'incanto, come pure per quelli di notificazione…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/52parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 52. Pei diritti di chiamata nelle cause civili e nelle vendite all'incanto, come pure per quelli di notificazione dell'avviso prescritto nell'articolo 268 del regolamento generale giudiziario e nell'articolo 20 del presente, che sono dovuti agli uscieri a' termini degli articoli 245, 268, 269, 270, 271, 274, 277 e 278 della tariffa civile, presso i Tribunali e le Corti dove tali diritti erano prelevati sulle somme anticipate dai procuratori per le cause civili, gli uscieri medesimi possono convenire in ogni anno col Consiglio di disciplina dei procuratori il modo ed il tempo del ricuperamento dei detti diritti. La convenzione e' fatta entro il mese di dicembre di ogni anno pei diritti dell'anno successivo.

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