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Regio decreto 1103/1882

Art. 51 — Ad eccezione di quanto e' disposto nel penultimo capoverso dell'articolo 21, e dei depositi giudiziarii di cu…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/51parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 51. Ad eccezione di quanto e' disposto nel penultimo capoverso dell'articolo 21, e dei depositi giudiziarii di cui nel titolo III del presente regolamento, i cancellieri non possono ricevere dalle parti alcuna somma in danaro sotto qualsivoglia titolo o per qualsivoglia atto in originale od in copia. Continuano pero' a ricevere dalle parti e dall'erario le indennita' di trasferta e di soggiorno loro competenti a' termini di legge per l'esecuzione di atti in materia civile e penale fuori di residenza, e non hanno obbligo di renderne conto, ma devono sopperire in prprio alle spese occorrenti.

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