Regio decreto 1103/1882
Art. 53 — A termini dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1882 il Governo puo' dare in appalto il ricuperamento delle p…
Art. 53. A termini dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1882 il Governo puo' dare in appalto il ricuperamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in materia civile e penale, tanto per un solo ufficio giudiziario, come per una o piu' circoscrizioni di Tribunale.
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