Regio decreto 1103/1882
Art. 138 — La vigilanza sul servizio delle cancellerie e' esercitata nelle Preture dai pretori e nei Tribunali e nelle C…
Art. 138. La vigilanza sul servizio delle cancellerie e' esercitata nelle Preture dai pretori e nei Tribunali e nelle Corti dai rispettivi presidenti e procuratori del Re o procuratori generali. Essa ha principalmente per oggetto: 1° La condotta degli impiegati; 2° La tenuta dei registri e la conservazione degli atti; 3° Il disbrigo degli affari che debbono essere spediti nelle cancellerie.
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