Regio decreto 1103/1882
Art. 139 — I ricevitori del registro e bollo sono autorizzati, durante i primi quaranta giorni dell'anno 1883, a cambiar…
Art. 139. I ricevitori del registro e bollo sono autorizzati, durante i primi quaranta giorni dell'anno 1883, a cambiare con altra carta filigranata avente i bolli prescritti dal presente regolamento quella con bollo ordinario e speciale dichiarata fuori di uso dal precedente articolo 1°, purche' si presenti senza alterazione e senza qualsiasi traccia di uso, fatta eccezione del timbro di cancelleria. Del pari e' autorizzato pei cancellieri il cambio di quella carta che, sebbene rimanga in uso pei privati, non puo' essere impiegata negli atti della rispettiva cancelleria. Sull'istanza delle parti per ottenere il cambio di carta rifiutata dal ricevitore per sospetto d'alterazione o di precedente uso, risolve l'intendenza di finanza, previa perizia, occorrendo, dell'Officina delle carte-valori.
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