Regio decreto 1103/1882
Art. 137 — Quando l'opera dei funzionari di cancelleria, e degli alunni non fosse sufficiente, il pretore od il presiden…
Art. 137. Quando l'opera dei funzionari di cancelleria, e degli alunni non fosse sufficiente, il pretore od il presidente potra' autorizzare la temporanea assunzione di diurnisti a cottimo, fissando previamente il compenso per ogni pagina di copiatura.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1103/1882 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.