Regio decreto 2701/1865
Art. 81 — Nel caso in cui debba eseguirsi una notificazione ad un difensore di piu' accusati o la pubblicazione ed affi…
Art. 81. Nel caso in cui debba eseguirsi una notificazione ad un difensore di piu' accusati o la pubblicazione ed affissione di una copia di sentenza concernente piu' persone, gli uscieri non potranno esigere che un solo dritto per ciascuno di tali atti senza aver riguardo al maggior o minor numero degli imputati accusati o condannati.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.