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Regio decreto 2701/1865

Art. 82 — Mediante i dritti suaccennati gli uscieri sono compensati di ogni scritturazione che devono apporre sugli ori…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/82parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 82. Mediante i dritti suaccennati gli uscieri sono compensati di ogni scritturazione che devono apporre sugli originali e sulle copie, onde indicare le formalita' dalla legge volute riguardo alla notificazione od altra operazione qualsiasi, e non potranno nemmeno pretendere alcun dritto di copia quando l'atto ad essi rimesso per la notificazione sara' autenticato dal cancelliere, o sara' stampato intieramente coll'autentica di quest'ultimo, ovvero gli saranno stati consegnati altrettanti stampati quanti sono i testimoni a citarsi tanto per l'istruzione dei procedimenti che pei dibattimenti, non che per gli imputati ovvero i difensori degli accusati da citarsi parimente per comparire agli stessi dibattimenti.

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