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Regio decreto 2701/1865

Art. 80 — Gli uscieri sono autorizzati ad esigere: 1.° per ogni citazione, notificazioni, significazione, intimazione e…

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Art. 80. Gli uscieri sono autorizzati ad esigere: 1.° per ogni citazione, notificazioni, significazione, intimazione ed ingiunzione nei casi previsti dal codice di procedura penale e dalla legge sull'ordinamento giudiziario . . . . . L. 0.40; 2.° per ciascuna pubblicazione ed affissione . . . . » 0.40; 3.° per l'originale dell'atto di citazione avanti il pretore previsto dall'art. 332 del codice anzidetto nel solo caso in cui sia stato esteso dagli uscieri senza che vi esista il decreto di citazione del pretore medesimo, e contenga tutti i requisiti voluti dall'articolo suddetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.50; Quest'ultima tassa non sara' ripetibile che dalla persona ad istanza della quale si sara' redatto l'atto dall'usciere. Per qualunque altro atto non sara' dovuto alcun dritto.

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