Regio decreto 2701/1865
Art. 3 — Le spese enunciate ai numeri 1.°, 2.°, 3.°, 6.°, 7.° e 8.° dell'art
Art. 3. Le spese enunciate ai numeri 1.°, 2.°, 3.°, 6.°, 7.° e 8.° dell'art. 1 saranno anticipate dall'erario dello Stato nei casi di cui nella prima parte dell'art. 562, e nel capoverso dell'art. 563 del codice di procedura penale, salvo per le vacazioni dovute ai cancellieri quali pubblici depositari quanto e' prescritto nel successivo articolo 49. Nei casi contemplati dal primo capoverso del citato art. 562 e dalla prima parte dell'articolo 563 le spese degli atti fattisi saranno anticipate dalla parte offesa o danneggiata che si sara' costituita parte civile. Potra' anticiparle anche l'erario quando la poverta' della parte civile venga a comprovarsi legalmente. Le spese di cui al n.° 9.° dello stesso articolo 1 saranno soddisfatte dagli imputati od accusati, salvo per quelli ammessi al gratuito patrocinio il disposto dell'articolo 6 n.° 4.° del regio decreto 6 dicembre 1865, n.° 2627, e del 2.° capoverso dell'articolo 112 della presente tariffa. Quelle di cui al n.° 4.° non saranno mai anticipate dal pubblico erario ne' anche quando fossero dovute per atti eseguiti a richiesta o delegazione dei tribunali militari. Quelle di cui al n.° 5.° non verranno nemmeno dallo stesso erario anticipate. Potranno solamente essere accordate, a titolo di sussidio, delle indennita' agli uscieri per i dritti loro dovuti e per le trasferte da essi eseguite per citazioni, notificazioni ed altri atti di uguale natura ad essi affidati. A tale riguardo saranno osservate le prescrizioni contenute negli articoli 168, 169 e seguenti di questa tariffa. Quelle finalmente di cui ai numeri 10.° e 11.° del ridetto articolo 1 saranno sempre anticipate e sostenute dall'erario, tranne al riguardo dell'esecuzione delle sentenze i dritti di cancelleria, dei quali come sovra si e' detto non ne sara' mai fatta l'anticipazione.
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