Regio decreto 2701/1865
Art. 4 — Tutte le spese menzionate nell'art
Art. 4. Tutte le spese menzionate nell'art. 1 dal n.° 1.° al n.° 9.° inclusivamente saranno ripetibili tanto contro i condannati e le persone civilmente responsabili del reato, a mente dell'art. 568 del codice di procedura penale, quanto contro i querelanti nel caso di desistenza dalla loro querela a termini degli articoli 116 e 117 dello stesso codice, ovvero nel caso di assolutoria dell'imputato o di declaratoria di non essere luogo a procedere giusta l'articolo 564 del medesimo codice. Quelle di cui alli numeri 10.° e 11.° saranno a carico dell'erario senza dritto di ripetizione.
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